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NUOVE NORME PER CAMBIO RESIDENZA

LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI ALLOGGI

Nuove e importanti norme in materia di iscrizione anagrafica e di cambio di abitazione.

L'art. 5 del decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, tratta della "Lotta all'occupazione abusiva di immobili" e prescrive che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".

CIRCOLARE N. 14/2014 - MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di


· ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE
· ISCRIZIONE ANAGRAFICA DALL'ESTERO
· CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE
· EMIGRAZIONE ALL'ESTERO


nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.


QUESTE DISPOSIZIONI ENTRANO IN VIGORE A PARTIRE DAL 9 MAGGIO 2012.


I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno (e disponibili su questa pagina), compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie.


Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.


Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:


1. direttamente all'ufficio anagrafe del Comune di Castelsilano (KR) in Via Vittorio Emanuele negli orari di apertura al pubblico.
2. per raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Comune di Castelsilano (KR) – Via Vittorio Emanuele – 88834 Castelsilano (KR)


3. per fax al numero 0984 994025


4. per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: anagrafe.castelsilano@asmepec.it


L'invio di cui al punto 4 è consentito ad una delle seguenti condizioni:


1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


PROCEDURA SEGUITA DALL'UFFICIO ANAGRAFE


A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.
L'Ufficiale d'Anagrafe può, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, disporre accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata e deve comunicare al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l'eventuale esito negativo.
Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio - assenso.


CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI


In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Comune di Castelsilano
P.IVA 00301160792

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